Una novitá : il Decreto Ingiuntivo Europeo
Dal 12 dicembre 2008 è in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il regolamento n. 1896/2006 che ha istituito un procedimento univoco a disposizione dei creditori per il recupero dei propri crediti nei confronti di debitori che hanno sede in un altro paese comunitario.
E’ applicabile, dunque, alle controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.
In sostanza, il regolamento ha istituito un "procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che consente al creditore di saltare il ricorso al procedimento europeo e di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato.
Il procedimento è applicabile ai crediti non contestati nel settore civile e commerciale; restano invece escluse le controversie inerenti l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale
dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza
sociale.
Il procedimento è dunque applicabile anche a tutti i rapporti tra imprese e consumatori appartenenti a Stati diversi.
Il creditore può richiedere al Giudice l’emissione del provvedimento di ingiunzione mediante ricorso, nel quale deve indicare, oltre ai dati anagrafici, l’importo del credito e l’esposizione dei fatti posti a fondamento dell’istanza di ingiunzione. Il ricorso può essere presentato anche in via telematica.
Rispetto alla procedura per decreto ingiuntivo oggi vigente in Italia, il procedimento di ingiunzione europeo presenta una notevole differenza: il creditore non deve depositare con il ricorso nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc…) ma solo fornire una “descrizione delle prove a sostegno della domanda”, dichiarando di “fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine”.
Non solo: in appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice che in caso di opposizione del debitore tutto il procedimento si estingue.
Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emetterà ingiunzione di pagamento la quale potrà circolare in tutto il territorio comunitario ad eccezione della Danimarca.
In caso di mancato accoglimento del ricorso, il giudice non emette alcuna ingiunzione di pagamento, ma il creditore potrà presentare nuovamente una richiesta di ingiunzione europea (preferibilmente cercando di eliminare le possibili ragioni ostative all’accoglimento), oppure ricorrere secondo l’ordinamento del proprio Paese nazionale. Il creditore non ha possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo.
Se il debitore, ricevuto il decreto ingiuntivo, si oppone, si applicano le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione l’ingiunto potrà proporre opposizione al giudice d’origine, utilizzando apposito modulo allegato al regolamento, poi si seguono le ordinarie regole di procedura civile. La competenza del giudice è fissata in base ai criteri stabiliti nel regolamento CE n. 44/2001.
Inoltre il regolamento semplifica anche la fase esecutiva in quanto il provvedimento di ingiunzione europea, non necessita dell’exequatur. Viene meno pertanto la necessità di un qualsiasi controllo giurisdizionale: non serve la dichiarazione di esecutività.